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La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per gli alunni con disabilità certificata (L. 104/92), la valutazione deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 314, comma 4 del Dlg. 16 aprile 1994, n. 297).

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato (articolo 11 comma 9,10 D.L. n.62 del 13/4/2017).

Per gli alunni BES, per i quali è stato redatto apposito PDP (modalità didattiche, forme di valutazione individuate,ecc.), ai sensi della Direttiva 27/12/2012, la valutazione deve avvenire sulla base degli elementi indicati nel piano.

Per gli alunni deboli che, pur risultando mediamente quasi sufficienti nelle varie discipline faticano nello studio o non possono oggettivamente (per background culturale, situazione familiare, percorso scolastico, …) ottenere risultati che vadano oltre una sufficienza risicata, il Cdc ha redatto un’apposita scheda denominata Percorso Facilitato; in sede di valutazione si deve tenere conto dei risultati ottenuti in base alle indicazioni contenute nel Piano.

Per gli alunni stranieri la valutazione deve tenere conto anche dei seguenti indicatori:

 Applicazione, capacità, attitudini;

 partecipazione e impegno;

 socialità e collaborazione;

 previsione di sviluppo.

Nel caso di particolari difficoltà comunicative, si può prevedere la presenza di mediatori linguistici in lingua madre, per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale della prova d’esame, possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 D.L. n. 62 del 13 aprile 2017).

Si pubblicano:

- il Protocollo per la valutazione degli alunni aggiornato al 20 dicembre 2023

- le Linee guida per la verifica e la valutazione della DAD

- criteri esame orale conclusivo 1^ ciclo di istruzione a.s. 2022/2023

 

 

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